Art. 2.
  Per fatturato deve intendersi il "Valore di produzione" di cui alla
lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
  Nella  determinazione  del  contributo  tra  i  parametri  previsti
all'art.  15 della legge n. 59/1992, prevarra' quello riferibile alla
fascia piu' alta.