Art. 5.
  Come  disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992,
n.  59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e
3,  verranno  maggiorati  del  10%  per  le  cooperative  edilizie di
abitazione  e  loro  consorzi  ivi  comprese  quelle  delle regioni a
statuto speciale.