IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. IRTI lavori inoltrata presso
il  competente  ufficio  della  direzione generale della previdenza e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
8 febbraio  2001,  che  unitamente  al  contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 29 dicembre 2000,
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1o gennaio 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edilizia
applicato  a  25  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero
massimo  di lavoratori pari a 16 unita' su un organico complessivo di
146 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella   misura  previsto  dall'art.  6,  comma  3  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  IRTI  lavori  con  sede  in Sasso Scalo (L'Aquila), unita' di
Sasso  Scalo,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
16 unita', su un organico complessivo di 146 unita'.