Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto disposto dallo art. 1 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRTI lavori a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti  finanziari posti dal comma
stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale  del  8 febbraio  1996  in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi