Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRTI lavori a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2001 Il direttore generale: Daddi