IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608 in particolare
l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma,  1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno
2000;
  Viste  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con
le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6,
comma  21,  del  decreto-legge  4 dicembre  1995,  n.  515, da ultimo
reiterato    dal   decreto-legge   n.   510/1996,   convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Viste le istanze presentate dalle societa', di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31 ottobre  1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e
gestiti dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. 1, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma
1,  lettera  b)  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.   510,  convertito  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazione ed integrazioni, nonche' l'art. 62, comma 1, lettera b)
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con  decreto  ministeriale  del  3 febbraio  1997,  con  effetto  dal
1o maggio  1996,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla  S.p.a.  ITEL  con  sede  in  S. Gregorio di Catania (Catania),
unita'  di  Siracusa,  per  un  massimo di 3 unita' lavorative per il
periodo dal 1o settembre 2000 al 31 dicembre 2000.