Art. 3. L'accertamento di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art. 2, decorrono dal 9 aprile 1999, data della domanda della societa in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2001 Il direttore generale: Daddi