Art. 3.
  L'accertamento  di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art.
2,  decorrono  dal 9 aprile 1999, data della domanda della societa in
questione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi