Art. 2. 1. Il prefetto di Foggia - commissario delegato - predispone, con l'apporto tecnico del subcommissario, tutta la documentazione tecnica, acquisendo e, ove necessario, completando quella gia' esistente presso le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di favorire soluzioni razionali per l'approvvigionamento idrico della zona. 2. Entro quindici giorni dalla nomina il commissario delegato presenta al Ministero dei lavori pubblici e al Dipartimento della protezione civile, sentite le regioni Molise, Puglia, Campania e Basilicata, un piano di lavoro comprendente anche la valutazione del fabbisogno per l'aggiornamento urgente dei piani regionali di utilizzazione delle risorse idriche.