Art. 2.
  1.  Il  prefetto di Foggia - commissario delegato - predispone, con
l'apporto   tecnico   del  subcommissario,  tutta  la  documentazione
tecnica,  acquisendo  e,  ove  necessario,  completando  quella  gia'
esistente presso le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di
favorire  soluzioni  razionali  per l'approvvigionamento idrico della
zona.
  2.  Entro  quindici  giorni  dalla  nomina  il commissario delegato
presenta  al  Ministero  dei  lavori pubblici e al Dipartimento della
protezione  civile,  sentite  le  regioni  Molise, Puglia, Campania e
Basilicata,  un piano di lavoro comprendente anche la valutazione del
fabbisogno   per  l'aggiornamento  urgente  dei  piani  regionali  di
utilizzazione delle risorse idriche.