Art. 3.
  1.  Per  l'attivita' di cui alla presente ordinanza e' assegnata al
commissario  delegato una prima somma di lire un miliardo con onere a
carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3
(Fondo  della  protezione  civile)  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Restano  ferme  le  competenze  attribuite  al presidente della
regione Puglia in qualita' di commissario delegato ai sensi dell'art.
1 dell'ordinanza n. 3077/2000.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2001
                                                  Il Ministro: Bianco