Art. 3. 1. Per l'attivita' di cui alla presente ordinanza e' assegnata al commissario delegato una prima somma di lire un miliardo con onere a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Restano ferme le competenze attribuite al presidente della regione Puglia in qualita' di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077/2000. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2001 Il Ministro: Bianco