Art. 5. (Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi) 1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1. 2. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 3. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica. 4. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome, e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalita' di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione di tali atti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorita', sulla base dell'attivita' svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni annuali degli operatori sopra menzionati, puo' aggiornare le linee guida. 6. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare tra i clienti delle imprese di distribuzione appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore. 7. Le imprese di distribuzione possono richiedere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di verificare preliminarmente la conformita' di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 5. In particolare, per le attivita' di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali puo' essere richiesta la validazione dei risultati afferenti specificatamente a tali attivita'.