Art. 5.
             (Tipologia delle misure e degli interventi
       ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi)
1.  Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio
energetico  e  diffusione delle fonti rinnovabili attraverso progetti
che   prevedono  misure  e  interventi  ricadenti  tipicamente  nelle
tipologie elencate nell'allegato 1.
2.  I  progetti  valutati  e  certificati secondo le disposizioni del
presente  decreto,  e  che  abbiano  ottenuto  i titoli di efficienza
energetica  ai  sensi  dell'articolo 10, non sono ammissibili ai fini
del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3.  Non  sono  ammissibili  i  progetti  orientati  al  miglioramento
dell'efficienza  energetica  relativi agli impianti di generazione di
energia elettrica.
4.  Sono  ammissibili  i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative
finalizzate    all'adempimento   delle   disposizioni   del   decreto
legislativo  4  agosto  1999,  n.  372, fermo restando che ad essi si
applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.
5.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  sentite  le  regioni e le province autonome, e a seguito di
pubbliche  audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti
di  cui  all'articolo  2,  comma 23, della legge 14 novembre 1995, n.
481,  l'Autorita'  per l'energia e il gas predispone e pubblica linee
guida  per  la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva
dei  progetti  di  cui  al  comma  1,  e  i criteri e le modalita' di
rilascio  dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10,
compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve
essere prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione
di tali atti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
anche  dell'esigenza  di  promuovere  la  concorrenza,  il  progresso
tecnologico  e  la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti.
L'Autorita',  sulla  base dell'attivita' svolta, sentite le regioni e
le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni annuali degli
operatori sopra menzionati, puo' aggiornare le linee guida.
6.  I  progetti  di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da
non  discriminare  tra  i  clienti  delle  imprese  di  distribuzione
appartenenti  al  settore  o  ai settori di uso finale cui gli stessi
progetti  sono  indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo
sviluppo della concorrenza nel settore.
7.  Le  imprese di distribuzione possono richiedere all'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  di  verificare  preliminarmente  la
conformita'  di  specifici  progetti  alle  disposizioni del presente
decreto e delle linee guida di cui al comma 5. In particolare, per le
attivita' di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione
degli   utenti  finali  puo'  essere  richiesta  la  validazione  dei
risultati afferenti specificatamente a tali attivita'.