Art. 3. (Determinazione quantitativa degli obiettivi) 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' minime e cadenze: a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2002; b) 0,50 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2003; c) 0,90 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2004; d) 1,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005; e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006. 2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A dell'allegato 1. 3. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, saranno determinati gli obiettivi per gli anni successivi al 2006.