Art. 3.
            (Determinazione quantitativa degli obiettivi)
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica  degli  usi finali di energia che devono essere conseguiti
dai distributori di energia elettrica sono ottenuti attraverso misure
e  interventi  che  comportano  una  riduzione dei consumi di energia
primaria secondo le seguenti quantita' minime e cadenze:
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2002;
b) 0,50 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2003;
c) 0,90 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2004;
d) 1,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006.
2.  Non  meno  del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a),
b),  c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente
riduzione  dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure
e  interventi  ricadenti  tipicamente  nelle tipologie elencate nella
tabella A dell'allegato 1.
3.  Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,
sentita  la  Conferenza  unificata, saranno determinati gli obiettivi
per gli anni successivi al 2006.