Art. 8.
                (Modalita' di esecuzione dei progetti
             ai fini del conseguimento degli obiettivi)
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui
agli  articoli  3  e  4  possono  essere  eseguiti  con  le  seguenti
modalita':
a) mediante azioni dirette dei distributori;
b) tramite societa' controllate dai medesimi distributori;
c)   tramite   societa'   terze  operanti  nel  settore  dei  servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.