Art. 8. (Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi) 1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalita': a) mediante azioni dirette dei distributori; b) tramite societa' controllate dai medesimi distributori; c) tramite societa' terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.