Art. 4. Resta confermata, in quanto compatibile con l'attuale provvedimento, ogni altra disposizione, modalita', termine, indirizzo, finalita' o criterio contemplati nel precedente decreto 6 settembre 1999, n. 212, indicato nelle premesse, che integralmente si richiamano nel presente dispositivo. Roma, 23 aprile 2001 Il Ministro: De Mauro