IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti  la  legge  23 agosto  1988, n. 400, e il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303;
  Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il quale dispone che, nel periodo intercorrente fra l'entrata
in  vigore della riforma dell'organizzazione del governo e il termine
stabilito  dal  comma 1 dello stesso articolo, si puo' provvedere con
regolamento  al  riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri,
in  conformita'  con  la  riorganizzazione  del  governo  e secondo i
criteri ed i principi previsti dallo stesso decreto legislativo;
  Visto  l'art.  55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  che  demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  di  stabilire la decorrenza dell'operativita' di specifiche
disposizioni dello stesso decreto legislativo, al fine di distribuire
gli  adempimenti  necessari  alla piena attuazione e al completamento
della  riforma dell'organizzazione del governo entro l'arco temporale
intercorrente   tra   la  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo e quella di cui all'art. 55, comma 1;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  recante  il  regolamento  concernente  le  attribuzioni  dei
dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  disposizioni sulla organizzazione e sul
personale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero degli
affari esteri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica il 3 dicembre
1999,   n.  549,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  delle
strutture    di   livello   dirigenziale   generale   del   Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n.
202,  recante  il  regolamento  sull'organizzazione del Ministero dei
trasporti  e  della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
276,   recante  disposizioni  relative  alla  rideterminazione  delle
dotazioni  organiche  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  articolare  gli adempimenti necessari
all'attuazione  della riforma secondo scadenze coordinate, in modo da
anticipare  la  riorganizzazione degli apparati ministeriali, ai fini
della  costituzione  e  della piena funzionalita' dei nuovi ministeri
nei  tempi  previsti  dall'art.  55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Considerato  che  sono  in  corso di registrazione i regolamenti di
organizzazione,   ai   sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, del Ministero delle attivita' produttive, del
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti, istituiti dall'art. 55, comma
1, dello stesso decreto legislativo;
  Ritenuto  necessario  anticipare  la  decorrenza di tutte le misure
idonee ad adeguare l'organizzazione dei singoli ministeri in funzione
degli  accorpamenti  di  strutture  previsti  dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Considerato che si e' gia' provveduto a trasferire ai ministeri, ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 30 luglio 1999, n. 303,
alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica, delegato al
coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'operativita'  delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1,
lettera   c),   del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
limitatamente alla difesa del suolo, e di cui al comma 1, lettera d),
dello  stesso  articolo,  limitatamente  alla gestione e tutela delle
risorse idriche, decorre dal 1o giugno 2001.
  2.  Dalla  data  di  cui  al  comma 1, decorre l'operativita' delle
disposizioni  di  cui  all'art.  35, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n. 300, limitatamente alle funzioni e ai compiti in
materia  di  difesa  del  suolo  e di gestione e tutela delle risorse
idriche e alle inerenti risorse. Conseguentemente, dalla stessa data,
in  attesa  della  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 e secondo
le  modalita'  di  cui  all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  sono  trasferiti dal Ministero dei lavori
pubblici  al  Ministero  dell'ambiente  la  direzione  generale della
difesa  del  suolo  e gli uffici con compiti in materia di gestione e
tutela delle risorse idriche, di cui all'allegata tabella.
  3.   Sino   all'adozione  del  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, le strutture
trasferite continuano a svolgere i loro compiti.