Art. 2.
1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
limitatamente alle funzioni relative allo sviluppo e alla vigilanza
della cooperazione e all'attuazione delle politiche di coesione e di
cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, limitatamente alle
funzioni in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali,
decorre dal 1o giugno 2001.
2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operativita' delle
disposizioni di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, a partire dalla stessa
data, in attesa della istituzione del Ministero delle attivita'
produttive ai sensi degli articoli 27, 28, e 29 e secondo le
modalita' di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti:
a) dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di agevolazioni,
contributi, incentivi e benefici, sovvenzioni alle attivita'
produttive dirette ad attuare politiche di coesione, di cui alla
allegata tabella;
b) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la
direzione generale della cooperazione;
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive, le strutture trasferite
continuano a svolgere i loro compiti.