Art. 2. 1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alle funzioni relative allo sviluppo e alla vigilanza della cooperazione e all'attuazione delle politiche di coesione e di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, limitatamente alle funzioni in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, decorre dal 1o giugno 2001. 2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, a partire dalla stessa data, in attesa della istituzione del Ministero delle attivita' produttive ai sensi degli articoli 27, 28, e 29 e secondo le modalita' di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti: a) dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici, sovvenzioni alle attivita' produttive dirette ad attuare politiche di coesione, di cui alla allegata tabella; b) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la direzione generale della cooperazione; 3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.