Art. 2.
  1.  L'operativita'  delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1,
lettera   a),   del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
limitatamente  alle  funzioni relative allo sviluppo e alla vigilanza
della  cooperazione e all'attuazione delle politiche di coesione e di
cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, limitatamente alle
funzioni  in  materia  di stampa, editoria e produzioni multimediali,
decorre dal 1o giugno 2001.
  2.  Dalla  data  di  cui  al  comma 1, decorre l'operativita' delle
disposizioni  di  cui  all'art.  27, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300.  Conseguentemente,  a partire dalla stessa
data,  in  attesa  della  istituzione  del  Ministero delle attivita'
produttive  ai  sensi  degli  articoli  27,  28,  e  29  e secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  55,  comma  1,  del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti:
    a) dal  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  gli  uffici con compiti in materia di agevolazioni,
contributi,   incentivi   e   benefici,  sovvenzioni  alle  attivita'
produttive  dirette  ad  attuare  politiche  di coesione, di cui alla
allegata tabella;
    b) dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  al
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  la
direzione generale della cooperazione;
  3.   Sino   all'adozione  del  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero   delle   attivita'  produttive,  le  strutture  trasferite
continuano a svolgere i loro compiti.