Art. 3.
  1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1o giugno 2001.
  2.  Conseguentemente,  a partire dalla data di cui al comma 1, sono
trasferiti    dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  gli  uffici  con  compiti  in  materia  di
rapporti  con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private
e di interesse pubblico, di cui all'allegata tabella.
  3.   Sino   all'adozione  del  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le strutture trasferite
continuano a svolgere i loro compiti.