Art. 3. 1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1o giugno 2001. 2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, sono trasferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica gli uffici con compiti in materia di rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, di cui all'allegata tabella. 3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.