Art. 4.
1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1o giugno
2001.
2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, in
attesa della istituzione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 e secondo
le modalita' di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale:
a) dal Ministero degli affari esteri gli uffici con compiti in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati, di cui alla
allegata tabella;
b) dal Ministero dei trasporti e della navigazione gli uffici con
compiti di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale e assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, gli uffici con
compiti di organizzazione, previdenza e assistenza del lavoro
marittimo, gli uffici con compiti di previdenza e assistenza degli
addetti al servizio di trasporto aereo, di cui alla allegata tabella;
c) dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
gli uffici con compiti in materia di servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e vigilanza sull'applicazione della legislazione
attinente alla salute sui luoghi di lavoro, di cui alla allegata
tabella;
d) dal Ministero dell'interno gli uffici con compiti in materia
di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio
sulle emergenze sociali, di cui alla allegata tabella.
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le
strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.
Roma, 10 aprile 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato