Art. 4. 1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1o giugno 2001. 2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, in attesa della istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 e secondo le modalita' di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a) dal Ministero degli affari esteri gli uffici con compiti in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati, di cui alla allegata tabella; b) dal Ministero dei trasporti e della navigazione gli uffici con compiti di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, gli uffici con compiti di organizzazione, previdenza e assistenza del lavoro marittimo, gli uffici con compiti di previdenza e assistenza degli addetti al servizio di trasporto aereo, di cui alla allegata tabella; c) dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, di cui alla allegata tabella; d) dal Ministero dell'interno gli uffici con compiti in materia di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali, di cui alla allegata tabella. 3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti. Roma, 10 aprile 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato