IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,   concernente  il  riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 20,
comma 8, lettera d);
  Vista  la  legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare 1'art. 4,
recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 244, recante norme
in materia di dottorato di ricerca;
  Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n. 382/1980 consente al Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica di stabilire, con proprio decreto,
le  equipollenze  con  il  titolo di dottore di ricerca di diplomi di
perfezionamento  scientifico rilasciati da scuole italiane di livello
post-universitario  a  condizione  che  queste  siano assimilabili ai
corsi  di  dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di  studio  e  di  ricerca  e  numero  limitato di titoli annualmente
rilasciati;
  Visto   il  decreto  ministeriale  6 agosto  1998,  concernente  le
attivita'  istruttorie  per  i  provvedimenti  di equipollenza con il
titolo   di   dottore  di  ricerca  dei  diplomi  di  perfezionamento
scientifico    rilasciati    da    scuole    italiane    di   livello
post-universitario;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla  Societa' internazionale per lo
studio  del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini, con
sede  in  Firenze,  per  i  fini  di  cui all'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980;
  Visto   il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 10 gennaio 2001;
  Atteso  che  il Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i
titoli di perfezionamento rilasciati dalla Societa' per lo studio del
medioevo   latino   e   dalla   Fondazione   Ezio  Franceschini  sono
assimilabili   ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  per  strutture,
ordinamento,  attivita'  di  studio e di ricerca e numero limitato di
titoli annualmente rilasciati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  diplomi  di  perfezionamento  scientifico  in  "Filologia  e
letteratura latina medievale" rilasciati dalla Societa' per lo studio
del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in
Firenze,  possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore
di  ricerca  rilasciati  dalle  universita'  italiane  purche'  siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) il  numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento, per ogni
ciclo formativo, deve essere di almeno tre unita';
    b) l'ammissione ai corsi stessi dovra' avvenire mediante concorso
per titoli ed esami;
    c) ai  corsi di perfezionamento in questione sono ammessi allievi
in  possesso  di  diploma  di  laurea in lettere e filosofia, storia,
conservazione   dei   beni  culturali  senza  limiti  di  eta'  e  di
cittadinanza.