IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 20, comma 8, lettera d); Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare 1'art. 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 244, recante norme in materia di dottorato di ricerca; Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 consente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di stabilire, con proprio decreto, le equipollenze con il titolo di dottore di ricerca di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, concernente le attivita' istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario; Vista l'istanza presentata dalla Societa' internazionale per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, per i fini di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 gennaio 2001; Atteso che il Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati dalla Societa' per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati; Decreta: Art. 1. 1. I diplomi di perfezionamento scientifico in "Filologia e letteratura latina medievale" rilasciati dalla Societa' per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore di ricerca rilasciati dalle universita' italiane purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento, per ogni ciclo formativo, deve essere di almeno tre unita'; b) l'ammissione ai corsi stessi dovra' avvenire mediante concorso per titoli ed esami; c) ai corsi di perfezionamento in questione sono ammessi allievi in possesso di diploma di laurea in lettere e filosofia, storia, conservazione dei beni culturali senza limiti di eta' e di cittadinanza.