Art. 2.
  1.  Ai  sensi  e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 382/1980 e per i fini di cui all'art.
1,  il  diploma  di  perfezionamento rilasciato dalla Societa' per lo
studio  del  medioevo  latino  e  dalla  Fondazione  Franceschini  e'
dichiarato, ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di
ricerca  rilasciato  dalle  universita'  italiane,  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.