Art. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e per i fini di cui all'art. 1, il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Societa' per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Franceschini e' dichiarato, ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle universita' italiane, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.