Art. 4.
   1.  I  comuni  devono  far  stampare,  a proprie spese, un congruo
numero  di  modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione
gratuita dei contribuenti.
   2.  I  modelli  sono  disponibili  anche  nel  sito  Internet  del
Ministero  delle  finanze e possono essere utilizzati purche' vengano
rispettate  in  fase  di stampa le caratteristiche tecniche di cui al
successivo articolo 5.
   3.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo dei modelli prelevati da
altri   siti   Internet  a  condizione  che  gli  stessi  abbiano  le
caratteristiche tecniche richiamate nel citato
   articolo  5  e  rechino  l'indirizzo del sito dal quale sono stati
prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.