Art. 4. 1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti. 2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero delle finanze e possono essere utilizzati purche' vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5. 3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.