Art. 7 1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2000", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. 2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione. II presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2001 Il direttore centrale: IGNIZIO