IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25 maggio  1970,  n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  il  proprio  decreto  31 ottobre 2000, di individuazione per
aree  omogenee,  delle  colture  delle  avversita'  e  delle garanzie
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001;
  Visto  l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra
l'altro,   introdotto   modifiche   e   integrazioni  alla  normativa
sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto,  in  particolare,  il comma 3, dell'art. 127, della medesima
legge  n.  388/2000,  che  prevede la individuazione dei valori delle
produzioni  assicurabili  con  polizze  agevolate,  con  decreto  del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi
di  mercato alla produzione, rilevati daIl'ISMEA (Istituto per studi,
ricerca e informazioni sul mercato);
  Visto   il  proprio  decreto  27 febbraio  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, del 19 marzo 2001, n.
65,  con  il quale sono stati fissati i prezzi unitari di mercato per
la  determinazione  dei  valori  delle  produzioni agricole del 2001,
assicurabili al mercato agevolato;
  Ritenuto  di apportare alcune variazioni ed integrazioni all'elenco
prezzi,  sulla  base  degli  ulteriori  elementi  conoscitivi forniti
dall'ISMEA;
                              Decreta:
  1.  I  prezzi  unitari di mercato dei produttori agricoli stabiliti
con  decreto  27 febbraio  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del 19 marzo 2001, n. 65, sono integrati
con  quelli  riportati  nell'elenco  allegato  al presente decreto. I
prezzi  del  prodotto  tabacco  allo  stato verde e del mais da seme,
sostituiscono quelli riportati nel precedente elenco.
  2.  Quando  non  sono  ravvisabili  le  condizioni per applicare il
prezzo  del  gruppo varietale similare, come stabilito al comma 3 del
decreto ministeriale 27 febbraio 2001, deve essere avanzata richiesta
di  nuovo  prezzo,  indicando gli analoghi prezzi applicati nelle tre
campagne  assicurative  precedenti.  La  Direzione  generale  per  la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la tutela del consumatore
sentito  il  parere  dell'ISMEA comunica il prezzo applicabile, entro
cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
  3.  I  prezzi  dei  prodotti  stabiliti  per assimilazione a quelli
presenti  negli  elenchi,  sono  comunicati  a questo Ministero entro
cinque giorni dall'adozione.
  4.  Restano  fenne  le  altre  disposizioni  contenute  nel decreto
27 febbraio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 aprile 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio