Art. 2. 1. Dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, al 31 dicembre 2001, agli organismi di telecomunicazioni gia' operanti sul mercato al 31 dicembre 2000, che abbiano fornito gli elementi di costo, si applicano le tariffe proprie stabilite nel listino cosidetto "per il passato".