Art. 2.
  1.  Dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica  19 settembre  1997,  n.  318,  al  31 dicembre 2001, agli
organismi   di   telecomunicazioni   gia'  operanti  sul  mercato  al
31 dicembre  2000,  che  abbiano  fornito  gli  elementi di costo, si
applicano  le tariffe proprie stabilite nel listino cosidetto "per il
passato".