Art. 3.
  1. Agli organismi di telecomunicazioni che:
    a) non abbiano fornito gli elementi di costo;
    b) offrano   prestazioni   non  comprese  nelle  tariffe  proprie
stabilite nel listino cosiddetto "per il passato";
    c) entrino  nel  mercato  nel periodo 1o gennaio 2001-31 dicembre
2001,
si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto "ponderato".