Art. 3. 1. Agli organismi di telecomunicazioni che: a) non abbiano fornito gli elementi di costo; b) offrano prestazioni non comprese nelle tariffe proprie stabilite nel listino cosiddetto "per il passato"; c) entrino nel mercato nel periodo 1o gennaio 2001-31 dicembre 2001, si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto "ponderato".