Art. 3.
  1.  Le  bombole  per le quali non sia disponibile il certificato di
approvazione  o  la  documentazione  sostitutiva prevista dalle norme
precedenti   o  comunque  una  documentazione  che  dimostri  che  il
recipiente rispetta le norme nazionali di progettazione e costruzione
vigenti  all'atto  della  sua  costruzione,  non potranno piu' essere
utilizzate  ne'  trasportate a partire dal trentesimo anno della loro
costruzione.