Art. 3. 1. Le bombole per le quali non sia disponibile il certificato di approvazione o la documentazione sostitutiva prevista dalle norme precedenti o comunque una documentazione che dimostri che il recipiente rispetta le norme nazionali di progettazione e costruzione vigenti all'atto della sua costruzione, non potranno piu' essere utilizzate ne' trasportate a partire dal trentesimo anno della loro costruzione.