Art. 2. 1. Le procedure per la concessione dell'approvazione per i pneumatici, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, i retrovisori, i serbatoi di carburante, i dispositivi di scarico, le cinture di sicurezza ed i vetri di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote e dell'approvazione di un tipo di pneumatico, di un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa, di retrovisore, di serbatoio di carburante, di dispositivo di scarico, di cinture di sicurezza e di vetri, in quanto componenti, nonche' le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli e per la libera immissione sul mercato dei componenti, sono quelle stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE. 2. La procedura per la concessione dell'omologazione per quanto riguarda le sporgenze esterne, le misure contro l'inquinamento atmosferico, le misure contro la manomissione, la compatibilita' elettro-magnetica, il livello sonoro ammissibile, i dispositivi di attacco dei rimorchi e di agganciamento delle carrozzette, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, il tergicristallo e lavacristallo, i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote, nonche' le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.