Art. 2.
1.   Le   procedure   per  la  concessione  dell'approvazione  per  i
pneumatici,   i   dispositivi  di  illuminazione  e  di  segnalazione
luminosa,  i  retrovisori, i serbatoi di carburante, i dispositivi di
scarico,  le  cinture di sicurezza ed i vetri di un tipo di veicolo a
motore  a  due  o  a  tre  ruote  e  dell'approvazione  di un tipo di
pneumatico,  di  un  dispositivo  di  illuminazione e di segnalazione
luminosa,  di retrovisore, di serbatoio di carburante, di dispositivo
di scarico, di cinture di sicurezza e di vetri, in quanto componenti,
nonche'  le  condizioni  per la libera circolazione di tali veicoli e
per  la  libera  immissione  sul  mercato dei componenti, sono quelle
stabilite  agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione del 5
aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.
2.  La  procedura  per  la  concessione  dell'omologazione per quanto
riguarda  le  sporgenze  esterne,  le  misure  contro  l'inquinamento
atmosferico,  le  misure  contro  la  manomissione, la compatibilita'
elettro-magnetica,  il  livello  sonoro ammissibile, i dispositivi di
attacco  dei  rimorchi  e  di  agganciamento  delle  carrozzette, gli
ancoraggi   delle   cinture   di   sicurezza,   il  tergicristallo  e
lavacristallo,  i  dispositivi di sbrinamento e di disappannamento di
un  tipo  di  veicolo  a  motore  a  due  o  a  tre ruote, nonche' le
condizioni  per  la  libera  circolazione di tali veicoli sono quelle
stabilite  agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione del 5
aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.