Art. 2. 3. E' consentita fino al 20 giugno 2001 la produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti fitosanitari contenenti Lindano; riportati nell'elenco allegato al presente decreto. 4. E' consentita fino al 31 marzo 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre e' consentita fino al 31 maggio 2002 l'utilizzazione in campo, da parte degli operatori, delle scorte medesime. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Lindano sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e dei rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 290