Art. 2.
  3.  E'  consentita  fino al 20 giugno 2001 la produzione, inclusi i
materiali  di  confezionamento,  dei prodotti fitosanitari contenenti
Lindano; riportati nell'elenco allegato al presente decreto.
  4.  E'  consentita fino al 31 marzo 2002 la vendita dei prodotti di
cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio,
mentre e' consentita fino al 31 maggio 2002 l'utilizzazione in campo,
da parte degli operatori, delle scorte medesime.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  Lindano  sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori del prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e dei rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 290