Art. 2.
                       Soggetti aventi diritto
   1.  Nei  confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati
dall'art.  3,  comma  3,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, che
necessitano  di  cure  per  la  neuroriabilitazione,  le spese per il
soggiorno  dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore, in alberghi o
strutture  collegate  con  il  centro  di  altissima specializzazione
all'estero,  sono  equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell'art.
11  della  predetta  legge n. 104 del 1992, alla degenza ospedaliera,
qualora  non  sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero
per  tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell'art.
4  del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come
modificato  dal  successivo decreto 13 maggio 1993, o per i quali sia
stato  emesso,  ai  fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in
forma  diretta,  il  modello E112 previsto dall'art. 22, paragrafo 1,
lettera c), punto i), del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408. In
caso  di  ospedalizzazione,  in  costanza di ricovero, possono essere
riconosciute  le  spese  di soggiorno dell'accompagnatore solo dietro
dichiarazione,   da   parte   della   stessa  struttura  ospedaliera,
attestante  la  necessita' della presenza dell'accompagnatore durante
la degenza.
   2.  Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le
altre  spese  che restano a carico dell'assistito, una volta definito
il  rimborso  previsto  dall'art.  6  del  decreto del Ministro della
sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato dal successivo decreto
13  maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso
alla  spesa  disciplinato  dall'art.  7,  commi  3  e 4, dallo stesso
decreto.
   3.  La  trasmissione  della  documentazione, indicata dall'art. 6,
comma  2,  del  decreto  3  novembre  1989, deve essere inoltrata con
domanda,  a  firma  del titolare del nucleo familiare di appartenenza
del   disabile,   da   presentare  tramite  il  centro  regionale  di
riferimento, all'unita' sanitaria locale d'iscrizione, entro tre mesi
dalla  data  di  effettuazione  dell'ultima  spesa  riferentesi  alle
prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso,
salvo casi di forza maggiore.
   4.  E'  fatto  salvo  quanto  eventualmente  disposto in modo piu'
favorevole  dalle  singole  regioni  in  applicazione dei commi 3 e 4
dell'art.  7  del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989,
modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993.