Art. 2. Soggetti aventi diritto 1. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione, le spese per il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione all'estero, sono equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 11 della predetta legge n. 104 del 1992, alla degenza ospedaliera, qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, o per i quali sia stato emesso, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta, il modello E112 previsto dall'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408. In caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell'accompagnatore solo dietro dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessita' della presenza dell'accompagnatore durante la degenza. 2. Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico dell'assistito, una volta definito il rimborso previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla spesa disciplinato dall'art. 7, commi 3 e 4, dallo stesso decreto. 3. La trasmissione della documentazione, indicata dall'art. 6, comma 2, del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata con domanda, a firma del titolare del nucleo familiare di appartenenza del disabile, da presentare tramite il centro regionale di riferimento, all'unita' sanitaria locale d'iscrizione, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa riferentesi alle prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo casi di forza maggiore. 4. E' fatto salvo quanto eventualmente disposto in modo piu' favorevole dalle singole regioni in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993.