Art. 3. Concorso alla spesa 1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, riconoscono il concorso alle spese di cura all'estero ai soggetti indicati nello stesso art. 2, attenendosi, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in ordine alle modalita' di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai seguenti criteri: a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 62 milioni; b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 100 milioni; c) un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, cosi' come individuate dall'art. 2, comma 1, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni. 2. Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel precedente comma 1, punto 2, puo' chiedere, entro i quattro mesi successivi alla fine dell'anno civile nel corso del quale sono state sostenute le spese di cura all'estero, la rideterminazione della misura percentuale, riconosciuta ai fini dell'erogazione del concorso alla spesa, qualora gli oneri complessivamente sostenuti nel corso dello stesso anno e rimasti a suo carico superino un terzo dell'ISEE. In tal caso l'unita' sanitaria locale provvede all'erogione del rimborso nella misura del 95 per cento della spesa.