Art. 3.
                         Concorso alla spesa
   1.  Le  regioni  e  le  province autonome, in attuazione di quanto
disposto  dall'art. 2, comma 3, riconoscono il concorso alle spese di
cura   all'estero   ai   soggetti   indicati  nello  stesso  art.  2,
attenendosi,   con   riferimento   a   quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  29  aprile  1998,  n.  124,  in ordine alle modalita' di
calcolo   della   situazione   economica   del  nucleo  familiare  di
appartenenza, ai seguenti criteri:
   a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico,
qualora  trattasi  di  un  nucleo familiare per il quale l'indicatore
della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  sia inferiore a 62
milioni;
   b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico,
qualora  trattasi  di  un  nucleo familiare per il quale l'indicatore
della  situazione  economica  equivalente  (ISEE) sia inferiore a 100
milioni;
   c)  un  concorso  pari  all'80 per cento delle spese di soggiorno,
cosi'  come  individuate dall'art. 2, comma 1, qualora trattasi di un
nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni.
   2.  Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel
precedente  comma  1,  punto  2,  puo' chiedere, entro i quattro mesi
successivi  alla fine dell'anno civile nel corso del quale sono state
sostenute  le  spese  di  cura  all'estero, la rideterminazione della
misura percentuale, riconosciuta ai fini dell'erogazione del concorso
alla  spesa,  qualora  gli oneri complessivamente sostenuti nel corso
dello stesso anno e rimasti a suo carico superino un terzo dell'ISEE.
In  tal  caso  l'unita'  sanitaria  locale  provvede all'erogione del
rimborso nella misura del 95 per cento della spesa.