Art. 4. Corresponsione degli acconti 1. Per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 2, l'unita' sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito, gli acconti, previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando nell'ambito della spesa sanitaria presumibile anche le spese di soggiorno, cosi' come individuate dall'art. 2, ed attenendosi ai seguenti criteri: a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1, punto 1. Tale percentuale e' elevata al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza; b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1, punto 2. 2. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 2, che usufruiscono di assistenza sanitaria in forma diretta, tramite modello E112, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71, l'unita' sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito, acconti sulla prevedibile spesa con i limiti e le modalita' previste al comma 1. 3. Gli acconti previsti nei commi 1 e 2 devono essere erogati prima del trasferimento all'estero dell'infermo, tenendo conto dei tempi di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria o del pagamento delle singole fatture di spesa.