Art. 4.
                    Corresponsione degli acconti
   1.  Per  i  soggetti  portatori  di  handicap,  di cui all'art. 2,
l'unita'  sanitaria  locale  corrisponde, a richiesta dell'assistito,
gli  acconti, previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro
della sanita' 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando
nell'ambito  della  spesa  sanitaria  presumibile  anche  le spese di
soggiorno,  cosi'  come  individuate  dall'art.  2, ed attenendosi ai
seguenti criteri:
   a)   nella   misura   del  90  per  cento,  qualora  sia  prevista
l'erogazione  del  concorso  alla  spesa  di cui all'art. 3, comma 1,
punto  1.  Tale  percentuale  e' elevata al 100 per cento nel caso di
soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
   b)   nella   misura   del  70  per  cento,  qualora  sia  prevista
l'erogazione  del  concorso  alla  spesa  di cui all'art. 3, comma 1,
punto 2.
   2.  Per  i  soggetti  portatori di handicap di cui all'art. 2, che
usufruiscono  di  assistenza  sanitaria  in  forma  diretta,  tramite
modello  E112,  ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto
i),  del  regolamento  CEE  n.  1408/71,  l'unita'  sanitaria  locale
corrisponde,  a  richiesta  dell'assistito, acconti sulla prevedibile
spesa con i limiti e le modalita' previste al comma 1.
   3.  Gli  acconti  previsti  nei  commi 1 e 2 devono essere erogati
prima  del  trasferimento  all'estero dell'infermo, tenendo conto dei
tempi  di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria
o del pagamento delle singole fatture di spesa.