Art. 5. Autorizzazione al trasferimento 1. Il centro regionale di riferimento, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie richieste, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, possano essere effettuate in Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, deve indicare espressamente il luogo di cura adeguato al programma terapeutico, nel rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione della prestazione, indicati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990, e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso tale comunicazione deve essere inviata all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 2. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati nel precedente art. 2, il centro regionale di riferimento, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' del luogo di cura, deve tenere in considerazione le linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione, di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3. Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 2, non e' richiesta, in caso di proseguimento di cure riabilitative in centri di altissima specializzazione all'estero, purche' l'intervallo di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, la presentazione sia della proposta motivata del medico specialista sia dell'ulteriore documentazione, prescritte dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989. In tali casi la domanda, prevista dal suddetto art. 4 del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata direttamente al centro regionale di riferimento corredata dalla proposta del medico di famiglia, qualora l'assistito sia rientrato nel territorio nazionale, o dalla richiesta motivata della struttura sanitaria estera, qualora le cure di riabilitazione siano ancora in corso presso la stessa struttura. Il centro regionale di riferimento emana il provvedimento di competenza, relativo all'erogazione della prestazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. 4. La mancata emanazione da parte del centro regionale di riferimento del provvedimento previsto dai commi 1 e 3, entro i termini indicati, da' luogo alla formazione del silenzio-assenso.