Art. 5.
                   Autorizzazione al trasferimento
   1.  Il  centro  regionale  di  riferimento, qualora ritenga che le
prestazioni sanitarie richieste, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Ministro  della sanita' 3 novembre 1989, possano essere effettuate in
Italia,  in  una  struttura  accreditata,  pubblica  o  privata, deve
indicare  espressamente  il  luogo  di  cura  adeguato  al  programma
terapeutico,  nel rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione della
prestazione,  indicati  dal  decreto  ministeriale 24 gennaio 1990, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni;  in  ogni  caso  tale
comunicazione deve essere inviata all'interessato entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
   2.  Nei  confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati
nel  precedente  art.  2, il centro regionale di riferimento, ai fini
dell'accertamento  dell'idoneita'  del  luogo di cura, deve tenere in
considerazione  le  linee-guida  del  Ministro  della  sanita' per le
attivita'  di  riabilitazione,  di cui al provvedimento 7 maggio 1998
della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
   3.  Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 2,
non  e'  richiesta, in caso di proseguimento di cure riabilitative in
centri di altissima specializzazione all'estero, purche' l'intervallo
di  tempo  tra  due  cicli  di  cura non sia superiore ad un anno, la
presentazione  sia della proposta motivata del medico specialista sia
dell'ulteriore  documentazione,  prescritte dall'art. 4, comma 2, del
decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre 1989. In tali casi la
domanda,  prevista  dal  suddetto art. 4 del decreto 3 novembre 1989,
deve essere inoltrata direttamente al centro regionale di riferimento
corredata  dalla proposta del medico di famiglia, qualora l'assistito
sia  rientrato  nel  territorio nazionale, o dalla richiesta motivata
della  struttura  sanitaria estera, qualora le cure di riabilitazione
siano ancora in corso presso la stessa struttura. Il centro regionale
di   riferimento  emana  il  provvedimento  di  competenza,  relativo
all'erogazione della prestazione richiesta, entro trenta giorni dalla
data di ricezione della domanda.
   4.  La  mancata  emanazione  da  parte  del  centro  regionale  di
riferimento  del  provvedimento  previsto  dai  commi  1 e 3, entro i
termini indicati, da' luogo alla formazione del silenzio-assenso.