Art. 6. Decorrenza dei benefici 1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge citata legge n. 104 del 1992, in data successiva al trasferimento per cure all'estero, purche' la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento sia stata presentata prima dell'autorizzazione al trasferimento stesso.