Art. 6.
                       Decorrenza dei benefici
   1.  Le  norme  di  cui  al  presente decreto si applicano anche ai
soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge citata legge n. 104 del 1992,
in  data  successiva al trasferimento per cure all'estero, purche' la
domanda  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento sia stata presentata
prima dell'autorizzazione al trasferimento stesso.