Art. 7. Norme transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle domande di rimborso presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano state definite, in sede di erogazione del concorso di cui all'art. 7 del suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di soggiorno o che abbiano beneficiato di disposizioni regionali in materia di rimborso di spese di soggiorno in misura inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 del presente decreto. A tal fine i diretti interessati debbono presentare domanda di ulteriore concorso alla spesa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli assistiti portatori di handicap, di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, possono presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per ottenere il rimborso delle spese, secondo le norme di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989, cosi' come integrate dal presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 104 del 1992. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.