Art. 7.
                          Norme transitorie
   1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili,  anche  alle  domande  di  rimborso  presentate ai sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
che  siano  state definite, in sede di erogazione del concorso di cui
all'art.  7  del  suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di
soggiorno  o  che  abbiano  beneficiato  di disposizioni regionali in
materia  di  rimborso  di  spese  di soggiorno in misura inferiore ai
limiti  previsti  dall'art.  3  del  presente  decreto.  A tal fine i
diretti  interessati debbono presentare domanda di ulteriore concorso
alla  spesa  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto.
   2.  Gli  assistiti portatori di handicap, di cui all'art. 3, comma
3,  della  citata legge n. 104 del 1992, possono presentare, entro un
anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, domanda
per  ottenere  il  rimborso  delle  spese, secondo le norme di cui al
decreto  ministeriale  3  novembre  1989,  cosi'  come  integrate dal
presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di
entrata in vigore della suddetta legge n. 104 del 1992.
   3.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e
coordinamento  nell'ambito  delle  proprie  competenze secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.