IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che autorizza la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita; Visto che la suddetta norma prevede l'emanazione, entro il 31 marzo 2001, di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di definire le tipologie oggetto degli incentivi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sugli incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante le disposizioni sugli incentivi per gli autoveicoli elettrici; Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante le disposizioni sugli incentivi per i motocicli e ciclomotori elettrici e le biciclette a pedalata assistita; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi fiscali per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita. 2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono cosi' definiti: a) lire 5 miliardi per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in base agli importi e secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, nonche' per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, in base agli importi stabiliti dall'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo le modalita' previste dall'art. 22, commi 2, lettera a), 5, 6, lettera a), e 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266; b) lire 10 miliardi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli a metano o gas di petrolio liquefatto, in base agli importi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256.