IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  145,  comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  le  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2001), che autorizza la
spesa  di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
al   fine   di   incentivare   mediante   agevolazioni   fiscali   la
trasformazione  o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas
di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette
a pedalata assistita;
  Visto che la suddetta norma prevede l'emanazione, entro il 31 marzo
2001,  di  un  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
definire le tipologie oggetto degli incentivi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sugli
incentivi  per  gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio
liquefatto;
  Visto  l'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n.
324,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403,  recante  le  disposizioni  sugli  incentivi per gli autoveicoli
elettrici;
  Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come integrato e
modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante le
disposizioni  sugli incentivi per i motocicli e ciclomotori elettrici
e le biciclette a pedalata assistita;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Nei  limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per
ciascuno  degli  anni  2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi
fiscali  per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici,
a  metano  o  gas  di  petrolio  liquefatto,  motocicli e ciclomotori
elettrici, biciclette a pedalata assistita.
  2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono cosi' definiti:
    a) lire  5  miliardi  per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in
base  agli importi e secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   25 settembre  1997,  n.  324,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25 novembre  1997,  n. 403, nonche' per
l'acquisto  di  motocicli  e  ciclomotori  elettrici  e  biciclette a
pedalata assistita, in base agli importi stabiliti dall'art. 6, comma
4, lettere a), b) e c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo
le  modalita'  previste  dall'art.  22,  commi  2,  lettera a), 5, 6,
lettera a), e 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
    b) lire  10  miliardi  per  l'acquisto  o  la  trasformazione  di
autoveicoli  a  metano  o  gas  di  petrolio liquefatto, in base agli
importi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n.
256.