Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si intendono per autoveicoli
elettrici:
    a) gli  autoveicoli  elettrici con funzionamento autonomo, dotati
di  motorizzazione  ed  energia  immagazzinata  a  bordo  per la sola
trazione di tipo elettrico;
    b) gli  autoveicoli  elettrici  alimentati  a idrogeno, dotati di
motorizzazione  finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia  prodotta  da  una  cella  a combustibile esclusivamente o in
combinazione  con  una  fonte  di  energia  elettrica immagazzinata a
bordo;
    c) gli autoveicoli ibridi:
      1) autoveicoli  dotati  di  almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata   alla   trazione,   con   la  presenza  a  bordo  di  un
motogeneratore  termico  per la sola generazione di energia elettrica
che  integra  una  fonte  di  energia elettrica immagazzinata a bordo
(funzionamento ibrido);
      2)  autoveicoli  dotati  di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata   alla   trazione,   con  la  presenza  a  bordo  di  una
motorizzazione   di   tipo   termico  finalizzata  direttamente  alla
trazione,  con  possibilita'  di  garantire  il normale esercizio del
veicolo  anche  mediante  il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
      3)  autoveicoli  dotati  di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata   alla   trazione,   con  la  presenza  a  bordo  di  una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione  di  energia  elettrica,  con possibilita' di garantire il
normale   esercizio   del   veicolo  sia  mediante  il  funzionamento
contemporaneo  delle  due  motorizzazioni  presenti  che  mediante il
funzionamento  autonomo  di  una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si intendono per motocicli e
ciclomotori elettrici:
    a) i  quadricicli  a  trazione elettrica, come definiti dall'art.
53, comma 1, lettera h), del nuovo codice della strada;
    b) i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti
nelle categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada;
    c) i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti
nelle categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada.