Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per autoveicoli elettrici: a) gli autoveicoli elettrici con funzionamento autonomo, dotati di motorizzazione ed energia immagazzinata a bordo per la sola trazione di tipo elettrico; b) gli autoveicoli elettrici alimentati a idrogeno, dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia prodotta da una cella a combustibile esclusivamente o in combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo; c) gli autoveicoli ibridi: 1) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico per la sola generazione di energia elettrica che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento ibrido); 2) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 3) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale). 2. Ai fini del presente decreto, si intendono per motocicli e ciclomotori elettrici: a) i quadricicli a trazione elettrica, come definiti dall'art. 53, comma 1, lettera h), del nuovo codice della strada; b) i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti nelle categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo codice della strada; c) i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti nelle categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo codice della strada.