Art. 3.
                         Disposizioni finali
  1.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e,
sentito il Ministero dell'ambiente, puo' variare i limiti di spesa di
cui  all'art.  1,  comma  2,  tenendo conto dei dati risultanti dalla
domanda  e  dandone  avviso  pubblico  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   e  avra'  efficacia  a  partire  dal  giorno
successivo a quello della pubblicazione.
    Roma, 5 aprile 2001

                               Il Ministro dell'ambiente
                                        Bordon
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
            Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 346