Articolo 10
          Funzionamento del collegio dei revisori dei conti
1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' convocato dal presidente,
anche   su   richiesta   dei  componenti,  ogniqualvolta  lo  ritenga
necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2.  Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta
dei  suoi  componenti.  Il  componente dissenziente ha diritto a fare
iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3.  Le  sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che
viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso
l'Agenzia.