Articolo 11
                              Dirigenza
1. I dirigenti dell'Agenzia:
a)  curano  l'attuazione  degli  indirizzi  e  dei programmi generali
predisposti   dal   direttore  per  l'attuazione  della  convenzione,
adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  e  di
gestione  ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione
delle proprie entrate;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da
essi  dipendono  e  dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.