Articolo 13
       Principi generali di organizzazione e di funzionamento
1. L'Agenzia e' articolata in uffici centrali e periferici.
2.  Con  il  regolamento  di  amministrazione,  nell'esercizio  della
propria  autonomia  organizzativa,  l'agenzia, ai sensi dell'articolo
71,   comma  3  del  decreto  istitutivo,  disciplina,  favorendo  il
decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei
rapporti  con  i  cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei
servizi,   l'organizzazione   interna  centrale  e  periferica  e  il
funzionamento   degli   uffici,   stabilendo  la  dotazione  organica
complessiva  degli  stessi  e  dettando le norme per l'assunzione del
personale, per la formazione professionale e le regole e le modalita'
per  l'accesso  alla  dirigenza,  in  conformita' con le disposizioni
della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.