Articolo 13 Principi generali di organizzazione e di funzionamento 1. L'Agenzia e' articolata in uffici centrali e periferici. 2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'agenzia, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalita' per l'accesso alla dirigenza, in conformita' con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.