Articolo 14
                       Attivita' dell'agenzia
1.  L'attivita'  dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai
criteri  individuati  ai  sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto
istitutivo,  alle  disposizioni  stabilite dalla legislazione vigente
nelle  materie  ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni
della  legge  7  agosto  1990, n 241 e della legislazione nazionale e
comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi.