Articolo 14 Attivita' dell'agenzia 1. L'attivita' dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.