Articolo 16 Personale e relazioni sindacali 1. Ferme restando le responsabilita' vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo. 2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a cio', l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalita' previste dagli accordi collettivi in vigore. 3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.