Articolo 16
                   Personale e relazioni sindacali
1.  Ferme  restando le responsabilita' vigenti per i dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  il  personale  dell'Agenzia  uniforma la
propria   condotta   ai  principi  e  alle  regole  definiti  con  il
regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2.  L'Agenzia  adotta  un  sistema  di relazioni sindacali stabile ed
aperto  alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione
con  le  rappresentanze  dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula
della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le linee
di  pianificazione  aziendale  sono sottoposte alla valutazione delle
organizzazioni  sindacali  in  una  apposita  sede  di  confronto; in
relazione  a cio', l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva
la  concertazione  su  tutte  le  questioni  inerenti  al rapporto di
lavoro,  secondo  le  modalita'  previste dagli accordi collettivi in
vigore.
3.  Ai  fini  della  contrattazione  collettiva, l'Agenzia partecipa,
secondo   le   modalita'  stabilite  dalla  normativa  vigente,  alla
definizione delle direttive, nel comitato di settore, per il comparto
delle  Agenzie  fiscali  e  alla  stipula  dei  contratti  collettivi
nazionali.  La  contrattazione  integrativa  aziendale  si svolge nei
limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.