Articolo 17 Norma transitoria 1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'art.73, comma quarto, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati. 2. Entro il termine di cui all'art.26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore e il Comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attivita' per la strutturazione e il primo funzionamento dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 58, comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all'art. 26 suddetto, nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di cui all'art. 69 del citato decreto legislativo n. 300.