Articolo 17
                          Norma transitoria
1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'art.73,
comma quarto, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero
delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai
servizi ad essa trasferiti o assegnati.
2.  Entro  il  termine  di  cui all'art.26 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, il Direttore e il Comitato direttivo presentano
al  Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attivita' per
la   strutturazione  e  il  primo  funzionamento  dell'Agenzia.  Fino
all'entrata  in vigore del regolamento previsto dall'art. 58, comma 3
dello  stesso  decreto  legislativo  n.  300 del 1999, e comunque non
oltre  sessanta  giorni  dal termine di cui all'art. 26 suddetto, nel
caso  di  mancata  adozione  degli  atti  necessari  al funzionamento
dell'Agenzia,  si  applica la procedura di cui all'art. 69 del citato
decreto legislativo n. 300.