Articolo 2 Fini istituzionali 1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato, al fine di perseguire la gestione produttiva e la valorizzazione dei beni. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa la conoscenza dello stato di tutti i beni immobili del demanio e del patrimonio statale e amministra i beni del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile ad essa affidati in gestione, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. 2. L'Agenzia assicura, in materia di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato, i servizi relativi all'amministrazione, stima, gestione e valorizzazione dei beni, ivi compresi quelli gia' di competenza del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, ad essa affidati. 3. L'Agenzia assicura il supporto alle attivita' del Ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalita' di competenza statale. 4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.