Articolo 2
                         Fini istituzionali
1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti
dalla  legge  in  materia  di  demanio e patrimonio immobiliare dello
Stato,   al   fine   di   perseguire  la  gestione  produttiva  e  la
valorizzazione  dei beni. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa la
conoscenza  dello  stato  di  tutti i beni immobili del demanio e del
patrimonio  statale  e  amministra i beni del demanio, del patrimonio
indisponibile  e  di quello disponibile ad essa affidati in gestione,
nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e
secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia.
2. L'Agenzia assicura, in materia di demanio e patrimonio immobiliare
dello  Stato, i servizi relativi all'amministrazione, stima, gestione
e valorizzazione dei beni, ivi compresi quelli gia' di competenza del
Dipartimento  del  territorio  del  Ministero  delle finanze, ad essa
affidati.
3.  L'Agenzia assicura il supporto alle attivita' del Ministero delle
finanze  e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con altri
enti  o  organi  che  comunque  esercitano  funzioni in settori della
fiscalita' di competenza statale.
4.  L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi
impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge
i  compiti  necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza,
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.