Articolo 3
                         Federalismo fiscale
1.  L'Agenzia,  nel perseguimento dei fini istituzionali, assicura la
collaborazione  con  il  sistema delle autonomie locali, nel rispetto
delle  funzioni  e  dei  compiti  spettanti  alle Regioni e agli enti
locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
2.  L'Agenzia  promuove  e fornisce servizi alle Regioni ed agli enti
locali  per  la  gestione  dei  beni  di  loro competenza, stipulando
convenzioni  per  l'amministrazione,  la  gestione  produttiva  e  la
valorizzazione  dei  beni  e  articolando  la  propria organizzazione
periferica  in  modo  da  favorire  lo svolgimento delle attivita' di
collaborazione e di supporto alle Regioni e agli enti locali.
3.  L'Agenzia  stabilisce  forme  e  strumenti  di  collaborazione  e
reciproca  informazione  con il sistema delle autonomie locali, anche
ai  fini  della determinazione dei contenuti della convenzione di cui
all'articolo  59  del  decreto  istitutivo  e  del  perseguimento dei
risultati previsti dalla convenzione stessa.