Articolo 3 Federalismo fiscale 1. L'Agenzia, nel perseguimento dei fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle Regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale. 2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle Regioni ed agli enti locali per la gestione dei beni di loro competenza, stipulando convenzioni per l'amministrazione, la gestione produttiva e la valorizzazione dei beni e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attivita' di collaborazione e di supporto alle Regioni e agli enti locali. 3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.