Articolo 4
                            Attribuzioni
1.  L'Agenzia,  nel perseguimento della propria missione e dei propri
scopi  istituzionali,  esercita, in particolare, le seguenti funzioni
ed attribuzioni:
a)  conoscenza  e  valutazione  dello stato dei beni, realizzazione e
sviluppo  del  sistema  informativo,  anche mediante collegamenti con
altre  amministrazioni  e  soggetti interessati sulla base di criteri
riferiti ai valori di mercato;
b)  amministrazione,  vigilanza  e  tutela  dei  beni, assicurando la
corretta  utilizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione, anche
mediante  la  programmazione  e  la  selezione  degli  interventi, le
attivita'   di   concessione,   affitto,   locazione,  riscossione  e
contenzioso;
c)  gestione  produttiva  dei beni, assicurando la valorizzazione, la
vendita,  la cessione e l'acquisizione dei beni affidati in gestione,
secondo  programmi, inclusi quelli di sdemanializzazione, gestiti con
i  criteri  imprenditoriali  di  cui all'art. 65, comma 1 del decreto
istitutivo  e  garantendo l'attuazione di progetti di valorizzazione,
anche   mediante   la   promozione  di  accordi  di  programma  e  la
convocazione  di  conferenze  di servizi, nonche' di cessione di beni
mobili   e   immobili   comunque  acquisiti  dallo  Stato,  anche  se
provenienti da patrimoni confiscati;
d) fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nella materia di
competenza  a  soggetti  di diritto pubblico e privato, sulla base di
disposizioni di legge o di rapporti contrattuali o convenzionali;
e)  promozione  e partecipazione ai consorzi e alle societa' previsti
dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;
2.  Nell'esercizio  delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia
assicura  il  collegamento  con  tutte  le amministrazioni e gli enti
interessati,  garantendo l'accesso alle informazioni e assicurando la
qualita' dei servizi resi.