Articolo 4 Attribuzioni 1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni: a) conoscenza e valutazione dello stato dei beni, realizzazione e sviluppo del sistema informativo, anche mediante collegamenti con altre amministrazioni e soggetti interessati sulla base di criteri riferiti ai valori di mercato; b) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni, assicurando la corretta utilizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione, anche mediante la programmazione e la selezione degli interventi, le attivita' di concessione, affitto, locazione, riscossione e contenzioso; c) gestione produttiva dei beni, assicurando la valorizzazione, la vendita, la cessione e l'acquisizione dei beni affidati in gestione, secondo programmi, inclusi quelli di sdemanializzazione, gestiti con i criteri imprenditoriali di cui all'art. 65, comma 1 del decreto istitutivo e garantendo l'attuazione di progetti di valorizzazione, anche mediante la promozione di accordi di programma e la convocazione di conferenze di servizi, nonche' di cessione di beni mobili e immobili comunque acquisiti dallo Stato, anche se provenienti da patrimoni confiscati; d) fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nella materia di competenza a soggetti di diritto pubblico e privato, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti contrattuali o convenzionali; e) promozione e partecipazione ai consorzi e alle societa' previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo; 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia assicura il collegamento con tutte le amministrazioni e gli enti interessati, garantendo l'accesso alle informazioni e assicurando la qualita' dei servizi resi.