Articolo 5
                               Organi
1.  Ai  sensi  dell'articolo  67  del  decreto istitutivo, gli organi
dell'Agenzia sono:
a) il direttore dell'agenzia;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2.  Il  direttore  dell'Agenzia,  nominato  con  le  modalita' di cui
all'articolo  67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per
cinque   anni.   L'incarico,  che  comporta  un  rapporto  di  lavoro
subordinato  con  l'Agenzia,  e'  incompatibile con altri rapporti di
lavoro  subordinato  pubblico  o privato o di lavoro autonomo nonche'
con  qualsiasi altra attivita' professionale pubblica o privata e con
qualsiasi   attivita',   anche  occasionale,  che  possa  entrare  in
conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.
3.  Il  comitato  direttivo e' nominato per la durata di cinque anni,
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto
istitutivo   ed  e'  composto  da  sei  membri,  oltre  al  direttore
dell'Agenzia  che  lo  presiede. Tre dei componenti sono scelti fra i
dirigenti  dei  principali  settori  dell'Agenzia.  Con  le  medesime
modalita'  si  procede anche alla sostituzione dei singoli componenti
cessati  per  qualsiasi  causa dall'incarico, inclusa la sostituzione
dei  componenti  che  cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai
quali sono stati scelti.
4.  Le  incompatibilita' sancite dall'articolo 67, comma 2 e comma 5,
del  decreto  istitutivo  operano a partire dalla data fissata con il
decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo 73, comma 4, del decreto
istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al
comma 2 del presente articolo.
5.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' nominato per la durata di
cinque  anni,  ai  sensi  dell'articolo  67,  comma  4,  del  decreto
istitutivo  ed  e' composto dal presidente, da due membri effettivi e
due  supplenti  iscritti al registro dei revisori contabili. I membri
del  collegio  dei revisori possono essere confermati una sola volta.
Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.
6.  I  compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti
con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e sono
posti a carico del bilancio dell'Agenzia.