Articolo 8
                Funzionamento del comitato direttivo
1.  Il  comitato  direttivo si riunisce su convocazione del direttore
ogniqualvolta  egli  lo  ritenga necessario e comunque almeno quattro
volte  all'anno.  Il  comitato  direttivo  si riunisce comunque entro
dieci  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta del Ministro di una
nuova  delibera  relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso
per  ragioni  di  legittimita' o di merito ai sensi dell'articolo 60,
comma 2 del decreto istitutivo.
2.  Su  specifici  argomenti, il direttore ha facolta' di invitare ad
assistere  alla seduta del comitato direttivo rappresentanti di altre
amministrazioni  o agenzie nonche' esperti, interni ed esterni, nelle
materie da trattare.
3.  L'avviso  di  convocazione,  contenente  la  data, il luogo della
seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato,
tramite  raccomandata  o  a mezzo telefax o posta elettronica, almeno
sette  giorni  prima  della  data  fissata  per  la seduta e, in caso
d'urgenza, almeno dodici ore prima.
4.  Nei  casi  di  cui al comma 1, secondo periodo, il direttore deve
fissare  la  seduta  entro due giorni dalla ricezione della richiesta
del  Ministro.  In  mancanza, il comitato e' convocato dal presidente
del collegio dei revisori dei conti.
5.  Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta
sono  presenti  la  meta'  piu'  uno dei suoi componenti. In mancanza
dell'avviso  di  convocazione,  il  comitato  si intende regolarmente
costituito   quando  siano  intervenuti  alla  seduta  tutti  i  suoi
componenti.  In  questa  ipotesi,  ogni  componente puo' opporsi alla
discussione  di  argomenti  sui quali non si ritiene sufficientemente
informato.
6.  Le  sedute  del  comitato sono presiedute dal direttore o, in sua
assenza,  da chi ne fa le veci, ovvero dal componente piu' anziano di
eta'.
7.   Le  deliberazioni  di  competenza  del  comitato  sono  prese  a
maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di colui
che presiede il collegio.
8.  Quando  il  comitato  e'  chiamato a deliberare sullo statuto, le
deliberazioni   sono   adottate   con  la  maggioranza  assoluta  dei
componenti.
9 Delle sedute del comitato e' redatto apposito verbale.