Articolo 9
          Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b)  vigila  sull'osservanza  delle  leggi, del presente statuto e dei
regolamenti dell'Agenzia;
c) esamina il budget e controlla il bilancio;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f)  puo'  chiedere  al direttore notizie sull'andamento e la gestione
dell'Agenzia,  ovvero  su  singole  questioni,  riferendo al Ministro
delle finanze le eventuali irregolarita' riscontrate;
g)  svolge  il  controllo  di regolarita' secondo le disposizioni del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
h) esercita ogni altro compito relativo alla funzione di revisore dei
conti.
2.  I membri del collegio assistono senza diritto di voto alle sedute
del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza
giustificato  motivo  a  piu'  di  due sedute del comitato direttivo,
decadono dall'ufficio.