Articolo 9 Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti: a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia; c) esamina il budget e controlla il bilancio; d) accerta periodicamente la consistenza di cassa; e) redige le relazioni di propria competenza; f) puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle finanze le eventuali irregolarita' riscontrate; g) svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; h) esercita ogni altro compito relativo alla funzione di revisore dei conti. 2. I membri del collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a piu' di due sedute del comitato direttivo, decadono dall'ufficio.