Art. 2
(Disciplina regionale)
1. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia
di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale
con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e
dal presente decreto, prevedendo anche opportune forme di
concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonche' con gli
altri soggetti interessati.
2. La disciplina regionale in materia di pianificazione
urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di
individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447.
3. Le Regioni assicurano il coordinamento tra i criteri e le
modalita' stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle
informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione
territoriale e urbanistica.
4. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi,
i criteri e i requisiti di cui al presente decreto.