Art. 2
                       (Disciplina regionale)

   1.  Le  Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia
di  pianificazione  urbanistica,  territoriale e di tutela ambientale
con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e
dal   presente   decreto,   prevedendo   anche   opportune  forme  di
concertazione  tra  gli enti territoriali competenti, nonche' con gli
altri soggetti interessati.
   2.   La   disciplina   regionale   in  materia  di  pianificazione
urbanistica    assicura   il   coordinamento   delle   procedure   di
individuazione  delle  aree da destinare agli stabilimenti con quanto
previsto  dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447.
   3.  Le  Regioni  assicurano  il  coordinamento  tra i criteri e le
modalita'   stabiliti  per  l'acquisizione  e  la  valutazione  delle
informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17
agosto   1999,   n.   334   e  quelli  relativi  alla  pianificazione
territoriale e urbanistica.
   4.  In assenza della disciplina regionale si applicano i principi,
i criteri e i requisiti di cui al presente decreto.