Art. 3
(Pianificazione territoriale)
1. Le province e le citta' metropolitane, ove costituite,
individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione
territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle
quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui al successivo
articolo 4, comma 3.
2. Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito della
determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra
l'altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi
territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell'allegato al
presente decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di
trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo
conto delle aree di criticita' relativamente alle diverse ipotesi di
rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.