Art. 3
                    (Pianificazione territoriale)

   1.   Le  province  e  le  citta'  metropolitane,  ove  costituite,
individuano,  nell'ambito  dei  propri  strumenti  di  pianificazione
territoriale  con  il  concorso dei comuni interessati, le aree sulle
quali  ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla
disciplina  di  cui  al  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
acquisendo,  ove  disponibili,  le  informazioni di cui al successivo
articolo 4, comma 3.
   2.  Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'articolo
20  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito della
determinazione  degli assetti generali del territorio disciplina, tra
l'altro,   la   relazione   degli   stabilimenti   con  gli  elementi
territoriali  e ambientali vulnerabili come definiti nell'allegato al
presente   decreto,  con  le  reti  e  i  nodi  infrastrutturali,  di
trasporto,  tecnologici  ed energetici, esistenti e previsti, tenendo
conto  delle aree di criticita' relativamente alle diverse ipotesi di
rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.