Art. 4
                    (Pianificazione urbanistica)

   1.  Gli  strumenti  urbanistici,  nei  casi  previsti dal presente
decreto,  individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti
del   Piano   territoriale   di  coordinamento  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione,
tenuto   conto   anche  di  tutte  le  problematiche  territoriali  e
infrastrutturali  relative  all'area vasta. A tal fine, gli strumenti
urbanistici  comprendono  un  Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti
rilevanti   (R/R)"  relativo  al  controllo  dell'urbanizzazione,  di
seguito denominato "Elaborato Tecnico".
   2.  L'Elaborato  Tecnico,  che  individua  e disciplina le aree da
sottoporre  a  specifica  regolamentazione,  e'  predisposto  secondo
quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.
   3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse
agli  altri  enti locali territoriali eventualmente interessati dagli
scenari   incidentali  perche'  possano  a  loro  volta  attivare  le
procedure   di   adeguamento   degli   strumenti   di  pianificazione
urbanistica e territoriale di loro competenza.
   4.  In  sede  di formazione degli strumenti urbanistici nonche' di
rilascio  delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni
caso  tenere  conto,  secondo  principi  di  cautela,  degli elementi
territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.
   5.  Nei  casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali
competenti  possono  promuovere,  anche  su richiesta del gestore, un
programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per
definire  un  insieme  coordinato  di  interventi  concordati  tra il
gestore  ed  i  soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al
conseguimento di migliori livelli di sicurezza.