Art. 4
(Pianificazione urbanistica)
1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente
decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti
del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2
dell'articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione,
tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e
infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli strumenti
urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti
rilevanti (R/R)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, di
seguito denominato "Elaborato Tecnico".
2. L'Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da
sottoporre a specifica regolamentazione, e' predisposto secondo
quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.
3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse
agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli
scenari incidentali perche' possano a loro volta attivare le
procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale di loro competenza.
4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonche' di
rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni
caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi
territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.
5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali
competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un
programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per
definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il
gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al
conseguimento di migliori livelli di sicurezza.